Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO IV - Organi di Garanzia e Controllo |
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13 |
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TITOLO IV - Organi di Garanzia e ControlloArt. 16 - IndividuazioneSono Organi di Garanzia e Controllo:
Art. 17 - Collegio dei GarantiIl Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso è nominato dalla Assemblea dei soci ed ha il compito di:
Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti scelti fra persone non socie dell’Associazione, che siano portatrici di comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di competenza in campo giuridico; i componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente. Il Collegio dei Garanti rimane in carica per un periodo di quattro anni; i suoi membri sono rieleggibili. L’Assemblea dei Soci può deliberare di demandare le attribuzioni del Collegio dei Garanti in seno al Comitato Territoriale dell’ARCI. L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso da parte di uno o più Soci, degli Organi dirigenti, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito regolamento. In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si può attivare autonomamente producendo una relazione al Consiglio direttivo e all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Garanti ha diritto di visionare i bilanci dell’Associazione ed i verbali delle sedute degli Organi sociali. Il Collegio dei Garanti non percepisce compensi per la propria attività, che viene svolta in forma gratuita. È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate. Art. 18 - Collegio dei Revisori dei ContiIl Collegio dei Revisori è organo di controllo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso ha il compito di:
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti; i Revisori sono scelti fra Soci non eletti in Organi dirigenti di pari livello, che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per un periodo di due anni; tutti i membri sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è nominato dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisori presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori non percepisce compensi per la propria attività, che viene svolta in forma gratuita, salvo che per due esercizi consecutivi non siano superati i limiti previsti dalla legge in merito all’obbligo di nomina dell’Organo di controllo. È ammesso il rimborso delle spese vive sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate. |
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