Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’intervento |
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13 |
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TITOLO I - Principi, Finalità, Settori d’iniziativa e d’interventoArt. 2 - Principi e finalitàL’Associazione, apartitica ed aconfessionale, è aperta a tutti, e si propone di promuovere la cultura, la socialità, la solidarietà, l’arte, il libero associazionismo dei cittadini e la loro partecipazione responsabile ed auto-organizzata alle sue attività. L’Associazione non persegue fini di lucro e non distribuisce, in alcuna forma - diretta oppure indiretta - utili o avanzi di gestione, fondi, o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti del Consiglio direttivo ed altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né durante la sua vita, né all’atto del suo eventuale scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. Al Socio volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni determinate dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L’Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci, fatti salvi le condizioni e i limiti previsti dalle leggi vigenti. Art. 3 - Settori d’iniziativa e d’interventoSono campi prioritari d’iniziativa ed intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 1 lettere d) f) i) v) w) Codice del Terzo Settore, il provvedere:
Il raggiungimento delle finalità sarà perseguito dall’Associazione mediante la promozione e l’organizzazione di:
L’Associazione, per attuare le sue finalità, può usufruire di strutture proprie, utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, comprese le iniziative mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite, comunque non a scopo di lucro, destinate al perseguimento delle idealità statutarie e nel rispetto delle normative vigenti. L’Associazione può effettuare, nella propria sede, con fini di promozione sociale e in diretta attuazione degli scopi istituzionali, la somministrazione di bevande ed alimenti e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 148 del D.P.R. 917/1986 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere complementare delle attività di cui al precedente comma. L’Associazione, per meglio realizzare le proprie finalità, potrà collaborare e operare con altre associazioni o enti che perseguano analoghi scopi e obiettivi anche eventualmente non appartenenti alla medesima rete associativa cui essa aderisce, purché tali enti siano appartenenti al Terzo settore ovvero non abbiano scopo di lucro. L’Associazione potrà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, raccogliere fondi presso terzi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’Associazione potrà esercitare, occasionalmente e in via residuale, attività diverse da quelle indicate nei paragrafi precedenti, quali il concedere saltuariamente l’utilizzo dei propri spazi a soggetti terzi o altre attività ammesse dalla legge e deliberate dal Consiglio direttivo; le entrate derivanti da tali iniziative dovranno concorrere a meglio sostenere le attività istituzionali, di interesse generale, e dovranno svolgersi nel rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalle norme di legge vigenti. Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al precedente comma. |
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