Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO III - Organi dirigenti |
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13 |
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TITOLO III - Organi dirigentiArt. 8 - Compiti degli Organi dirigentiGli Organi dirigenti, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche assunte dall’Assemblea dei Soci. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi di adeguati strumenti operativi, gli Organi dirigenti promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell’Associazione nel territorio; essi rappresentano l’Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni politiche e sociali e degli altri soggetti con i quali esso intrattiene rapporti. Art. 9 - Obblighi statutariL’Associazione è dotata di Atto Costitutivo e Statuto; quest’ultimo recepisce le norme dello Statuto dell’ARCI nazionale, per quanto di competenza. Lo Statuto ed eventuali variazioni devono essere inviati al Collegio dei Garanti dell’ARCI competente per territorio. Il cambio o l’apertura di nuove sedi da parte dell’Associazione non comporterà la modifica dello statuto. Art. 10 - Organi dirigentiSono Organi dirigenti:
Le cariche degli Organi dirigenti sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento degli incarichi assunti e svolti, debitamente documentate.. Art. 11 - Assemblea dei SociL’Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti che sono iscritti a Libro Soci nel momento della sua costituzione e sono in regola con il versamento della quota associativa. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile, mediante avviso scritto, contenente la data, l’ora, il luogo di convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali dell’Associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento; in aggiunta a tale modalità la convocazione dell’assemblea può essere portata a conoscenza dei Soci anche mediante lettera e/o tramite comunicato stampa sul principale quotidiano locale e/o mediante avviso sul sito internet dell’Associazione e/o mediante posta elettronica. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria può tenersi nello stesso giorno della prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto, su tutti i punti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria eleggono un Presidente ed un Segretario di seduta. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’Assemblea può anche svolgersi su richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, o dai Soci che rappresentino almeno un terzo degli iscritti; in tal caso essa è svolta entro due mesi dalla richiesta; l’ordine del giorno deve indicare l’argomento per il quale ne è stata richiesta la convocazione. È in ogni caso il Consiglio direttivo a stabilirne le norme di svolgimento. L’Assemblea straordinaria:
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria si applicano le stesse regole previste per quella ordinaria, tranne che per lo scioglimento dell’Associazione, disciplinato dal successivo articolo 26. Art. 12 - Consiglio direttivoIl Consiglio direttivo è l’organo d’indirizzo, di gestione e di rappresentanza dell’Associazione. Esso rimane in carica per un periodo di due anni, è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto di un minimo di cinque eletti. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili. Esso ha il compito di:
Il Consiglio direttivo può cooptare nuovi componenti in sostituzione dei membri dimissionari o decaduti; i componenti così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dell’Associazione. Il componente del Consiglio direttivo decade dalla carica di consigliere se non partecipa a cinque sedute consecutive. Il Consiglio, comunque, si riserva di valutare eventuali casi particolari. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, i rimanenti devono, entro trenta giorni dall’avverarsi di tale situazione, convocare l’Assemblea che dovrà eleggere un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente ovvero, in caso di sua assenza, del Vice presidente, o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, ovvero il Vice presidente, in caso di sua assenza, sono tenuti a convocare il Consiglio direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti eletti; le deliberazioni sono valide con il voto della metà più uno dei componenti presenti. È compito del Vice presidente sostituire il Presidente nel caso di sua assenza o impegno o altro impedimento. Sono compiti del Segretario dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redigere i verbali delle riunioni, provvedere al normale andamento dell’Associazione, con il coordinamento del Presidente. Il Segretario cura inoltre il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Comitato esecutivo, se nominato. Art. 13 - PresidenteIl Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica per due anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e, in tale veste, lo rappresenta in giudizio e verso i terzi. Egli esprime l’unità dell’Associazione e coordina l’operatività del Consiglio direttivo e dell’eventuale Comitato esecutivo. Il Presidente convoca le riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, se nominato. Art. 14 - Comitato esecutivoIl Consiglio direttivo può nominare un Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo attua le scelte di programma individuate dal Consiglio direttivo e coordina la realizzazione delle iniziative ad esso connesse collaborando col Presidente, al quale compete in ogni caso, come stabilito dall’articolo 13, la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Comitato esecutivo dura in carica due anni. Sono membri del Comitato esecutivo il Presidente, Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere eventualmente nominato, ed i responsabili dei settori individuati e incaricati dal Consiglio direttivo. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti eletti; le deliberazioni sono valide con il voto della metà più uno dei componenti presenti. Le riunioni del Comitato esecutivo, in caso d’assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice presidente. Art. 15 - Costituzione di strumenti operativiSu proposta del Comitato esecutivo, ma anche di singoli Soci, previa approvazione del Consiglio direttivo, possono essere costituiti strumenti operativi che permettano di sviluppare, con efficacia e continuità, iniziative su singole tematiche, con l’apporto di competenze e specializzazioni considerate utili ed, eventualmente, coinvolgendo le esperienze del Comitato Territoriale dell’ARCI e di altri Circoli. Secondo le esigenze può trattarsi di coordinamenti tematici o di gruppi di lavoro specifici; in ogni caso, queste hanno sempre una funzione propositiva e operativa di ricerca e devono corrispondere agli indirizzi programmatici ed economici dati. Il Consiglio direttivo ne ratifica l’insediamento ed il mandato operativo e temporale. |
Ultimo aggiornamento Sabato 14 Novembre 2020 07:45 |