Statuto del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti - TITOLO VII - Norme finali e transitorie |
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Sabato 27 Dicembre 2008 23:13 |
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TITOLO VII - Norme finali e transitorieArt. 26 - ScioglimentoLo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto, solo da un’Assemblea straordinaria appositamente convocata che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza richiesta al primo comma nel corso di cinque successive convocazioni assembleari, ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato presso la sede dell’Associazione, sul principale quotidiano locale, nonché mediante avviso sul sito internet dell’Associazione, l’Associazione è sciolta. Il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro avente finalità di interesse generale analoghe a quelle da esso svolte, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli Organi dirigenti. Art 27 - Adesione ad ARCIL’Associazione aderisce all’Associazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i Soci - persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni - aderiscono contestualmente all’Associazione e all’ARCI, acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi. Art. 28 - Applicazioni delle norme vigentiPer quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia. |
Ultimo aggiornamento Sabato 14 Novembre 2020 07:45 |